La Riforma Cartabia e il processo di famiglia: le tecniche alternative alla risoluzione del conflitto

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La Riforma Cartabia riforma il processo di famiglia assegnando ampio spazio alle ADR (Alternative Dispute Resolution). Le tecniche alternative alla risoluzione del conflitto più conosciute sono l’arbitrato, la mediazione civile, il negoziato e la mediazione familiare: sono strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giudiziale ordinario. Si tratta di procedure assai diffuse nei paesi anglosassoni, che consentono alle parti in lite di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente, evitando di ricorrere al Tribunale, e costituiscono quindi alternative alla risoluzione del conflitto.

Tra le ADR, la Mediazione Familiare trova specifica menzione nella legge 206/2021 – più nota appunto come Riforma Cartabia. La legge prevede la possibilità per le parti di rivolgersi ad un mediatore familiare iscritto negli elenchi dei mediatori familiari, elenchi che saranno presenti presso ciascun Tribunale. La riforma prevede inoltre che i mediatori familiari – formatisi ai sensi della legge 4/2013 – abbiano specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, in tema di minori e di violenza domestica, ed abbiano l’obbligo di interrompere la mediazione familiare nel caso in cui emergano forme di violenza.

La legge 206 prevede anche la facoltà per il Giudice, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista – scelto tra quelli iscritti all’albo dei consulenti tecnici di ufficio, o anche al di fuori di esso – dotato di specifiche competenze, in grado di supportare il Giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per il superamento del conflitto, in ausilio ai minori e per il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli. Nella legge non si fa menzione specifica della Coordinazione Genitoriale, ma il riferimento a questa tecnica ADR è chiaro.

La Coordinazione Genitoriale, infatti, è un processo di risoluzione attiva delle controversie centrato sul minore, per mezzo del quale un professionista adeguatamente formato aiuta i genitori in conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie e sensibilizzando i genitori sui bisogni dei figli. Previo consenso delle parti, il Coordinatore Genitoriale assume decisioni in base al conferimento di incarico che ha ricevuto.

La Coordinazione Genitoriale tiene conto del sistema familiare nel suo insieme, sia come famiglia separata, che come famiglia ricostituita, che come ambiente familiare allargato. Promuove il dialogo e l’interazione tra figure professionali di ambiti diversi – psicologico, giuridico e sociale – tutte figure che ruotano attorno alla famiglia in conflitto.

Il Coordinatore Genitoriale e la Riforma Cartabia

Il processo di famiglia si occupa frequentemente di separazione e divorzio e di situazioni nelle quali permane alta e perdurante conflittualità, ben oltre le condizioni di fisiologico conflitto che si legano a questi eventi paranormativi del ciclo vitale della famiglia. L’alta conflittualità è una forma di maltrattamento, spesso associata a manifestazioni agite davanti ai figli. Interferisce sulla possibilità per i figli di condividere esperienze significative ed affetti in famiglia e spesso li conduce a sviluppare sofferenza psichica. La sofferenza può manifestarsi nel disturbo dei confini all’interno della famiglia e sviluppo di condizioni potenzialmente patogene per i minori, quali adultizzazione, sponsificazione, parentificazione, intrusività e invischiamento. All’alta conflittualità si associano spesso stati emotivi forti e negativi quali rabbia, disgusto, ostilità, paura.

L’alta conflittualità può manifestarsi come conflitto agito sia a livello verbale che a livello fisico, i cui effetti a lungo termine favoriscono lo sviluppo nei figli di disturbi quali deficit di attenzione, disregolazione emotiva e problemi comportamentali. Il conflitto che si traduce in ostilità non verbale e permane a lungo nel tempo può favorire lo sviluppo nei figli di problemi affettivi, disturbi dello sviluppo e sofferenza psichica, fino all’esordio di disturbi psicopatologici.

Per situazioni del genere ed al fine di prevenire tutto questo, nella Riforma Cartabia al comma 23, lettera ee, si prevede la facoltà per il Giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il nucleo familiare nel supermento dei conflitti, nell’ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli. Si tratta del Coordinatore Genitoriale, un professionista specificatamente formato a questo metodo, che lavora con la coppia genitoriale sulle modalità comunicative fra i genitori, facendo da raccordo, in una dimensione di rete, fra operatori del sistema socio-sanitario, insegnanti, referenti delle attività extra-scolastiche. Il Coordinatore Genitoriale lavora con i genitori e con gli avvocati delle parti per salvaguardare la relazione fra genitori, coadiuvarli nelle scelte in tema di salute, educazione, frequentazione del genitore non collocatario e per l’applicazione di quanto previsto dai dispositivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

E’ opportuno valutare la possibilità di nominare un Coordinatore Genitoriale – sempre su accordo delle parti – ad esempio quando la Mediazione Familiare non ha avuto successo, quando ai figli viene negato il contatto fisico/emotivo con un genitore, oppure sono severamente ridotte le frequentazioni. L’incarico può aver luogo sia da parte del tribunale, in ambito quindi pubblicistico che su incarico delle parti, a seguito del suggerimento ad esempio dei loro avvocati, e quindi in ambito privatistico. La durata dell’incarico, salvo diversi accordi, è di 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 24. Il Coordinatore Genitoriale è quindi previsto dalla Riforma Cartabia.

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