Maltrattamento e abuso all’infanzia

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Premessa

Il fenomeno delle famiglie maltrattanti, lungi dall’essere risolto, è oggetto di studio e riflessione anche in  Italia, da diversi anni, tanto da favorire il realizzarsi di alcuni servizi e centri appositamente creati per il lavoro con questi problemi,  centri e servizi di solito privati ma interagenti con il pubblico attraverso convenzioni e progetti concordati (o protocolli).

Quello che sappiamo del fenomeno è che dietro ad ogni bambino/a maltrattato esiste una famiglia in difficoltà, in cui la violenza assume significati relazionali particolari e le vittime hanno un ruolo che varia dal capro espiatorio all’oggetto rifiutato; una situazione sociale di solito critica (anche se non necessariamente dal punto di vista economico), isolamento sociale ed una forte carica di segreti intrafamiliari che isolano le vittime ancora di più.

Da un altro punto di vista, assistiamo all’aumentare delle denunce di abusi sessuali intrafamiliari, all’interno di esasperate conflittualità legate a separazioni e divorzi e, al conseguente, regime di affidamento dei figli. Denunce che poi risultano  false nella misura del 60/75% dei casi.  Il fenomeno in espansione non fa altro che produrre dei nuovi ed ulteriori danni ai minori, le cui parole vengono usate ed interpretate, la sua spontanea  vicinanza ad uno dei due viene manipolata, la sua motivata rabbia di figlio/a trascurato viene utilizzata.

Quello che gli studi più recenti tendono a mettere in evidenza è che è nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni che si creano situazioni definibili come:

a)        croniche; cioè il maltrattamento si cronicizza (con conseguenze sul comportamento sociale dei minori facilmente intuibili), proprio nel rapporto tra queste famiglie e delle istituzioni impreparate o non esperte;

b) di falsa memoria : intendendo con questa ambigua definizione, le situazioni in cui delle parole o delle circostanze hanno assunto, grazie ad interpretazioni e convergenze emotive tra servizi e famiglie, un significato, diverso da quello che hanno nella realtà, andando a “costruire” una denuncia, con ulteriori danni al minore coinvolto.

Di fatto queste riflessioni hanno convinto della necessità della creazione di centri o servizi appositi, dove personale  preparato e mirato su queste problematiche, possa dare risposte selettive  e specialistiche sia al Tribunale dei Minori sia al Servizio Sociale territoriale, anche nel lavoro di distinzione tra vere denunce e false denunce.

Quello che diventa allora oggetto dell’intervento (diversificato poi nelle varie fasi) è quello della ricomposizione della contrapposizione tra assistenza e terapia.

Che cos’è l’abuso?

Rispetto alle prime ricerche di Henry Kempe, la violenza sui minori può essere distinta in:

Maltrattamento

  • Fisico (compreso il coinvolgimento in pratiche magiche, esorcistiche che vedono vittima il minore, forme di abuso iatrogeno, abuso di mezzi di correzione ecc.)
  • Psicologico

Abuso Sessuale

  • Coinvolgimento del minore in pratiche sessuali intrafamiliari
  • Sfruttamento, abuso sessuale del minore da parte di individui legati da vincoli di parentela o conoscenza
  • Violenza sessuale da parte di estranei (abuso sessuale extrafamiliare, “abusi rituali” e di gruppo)
  • Prostituzione
  • Sfruttamento di minore per la produzione di materiale pornografico

Patologie delle Cure

  • Discuria
  • Incuria
  • Sindrome di Münchausen per procura

Abbandono
Infanticidio

Cosa fare?

Utenti

Credere alle parole del bambino e non biasimarlo per l’accaduto. Dare messaggi positivi al bambino per il fatto che ha trovato il coraggio di rivelare cosa gli è accaduto. Ricorrere alla consulenza di personale pubblico o privato purché esperto e rivolgersi con il loro aiuto, al Tribunale per i Minorenni. Chiedere che la prima audizione del minore avvenga alla presenza, oltre che del Magistrato, di un tecnico esperto (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo) al fine di ridurre quanto più possibile il numero degli interrogatori del minore. L’attuale normativa permette sia audizioni protette che l’utilizzo di mezzi audiovisivi.

Servizi e Professionisti

C’è ormai un sostanziale accordo, tra le diverse impostazioni scientifiche,  sui seguenti punti:

1)   La Testimonianza del Minore :

a)       è opportuno non moltiplicare le richieste di raccontare l’accaduto; confonde e provoca blocchi di memoria e paure, nel minore;

b)       è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione;

c)       evitare domande suggestive  o implicative;

d)       esplicitare al minore gli scopi del colloquio;

e)       l’assistenza psicologica prevista dall’Art. 609 decies C.P.  sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tuttele fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso sia trattato

2)   La Validazione :

a)       L’intervento dell’esperto deve necessariamente avere i connotati della presa in carico clinico ma al contempo mantiene dentro di sé l’obbligo dell’atteggiamento di verifica;

b)       E’ necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per fare emergere il fenomeno. Comunque la validazione va portata avanti analizzando almeno 3 aree: indicatori e segni fisici, indicatori psicologici, racconti ed affermazioni della presunta vittima;

c)       La visita medica va effettuata da medici competenti e con esperienza specifica;

d)       Sul piano psicologico è opportuno approfondire la conoscenza del mondo interno del minore, per dare significato alle eventuali espressioni sintomatologiche;

e)       Approfondire la conoscenza del contesto relazionale, sia rispetto alla storia familiare, sia rispetto alle relazioni tra i vari membri della famiglia e della famiglia allargata (compreso il presunto abusante);

f)        L’esperto deve avvalersi di tecniche di videoregistrazione o almeno audioregistrazione, mettendo poi tale materiale a disposizione delle parti e del magistrato;

g)       Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie alternative ipotesi prospettabili in base all’esame del caso; l’esperto cioè si muove seguendo un’ottica falsificazionista e non verificazionista.

Magistratura

a)       il Codice Penale prevede che il Magistrato possa avvalersi di assistenza psicologica in ogni fase del procedimento e dell’indagine;

b)       la differenza di ruolo e funzione  tra magistrato e specialista, si esplica anche nel diverso campo di azione: se è pur vero che ad entrambi si richiede l’acquisizione e la verifica delle prove, solo al magistrato spetta la gestione della globalità delle stesse e soprattutto l’ambito di decisione sulla verità;

c)       il Magistrato deve sempre richiedere l’esplicitazione da parte del Consulente dei propri orientamenti rispetto alla situazione o al fenomeno oggetto di Perizia;

d)       il magistrato deve richiedere la “visibilità” e la “verificabilità” delle prove acquisite tramite Perizia;

e)       vista la particolarità dell’abuso nei confronti di minori, il C.P. prevede un’ampia elasticità sia nelle sedi che nei modi di raccolta dei racconti e delle testimonianze dei minori stessi;

f)        questa elasticità comunque non deve in nessun caso far perdere la garanzia all’indagato del rispetto delle posizioni delle diverse figure del processo;

purtroppo è vero quanto affermato da  De Leo: “ (spesso) prevalgono gli accertamenti senza formalità di procedura, nei quali sono quasi sempre  assenti sia le esplicitazioni concettuali e di metodo, sia ogni forma di contraddittorio; (…)  il contraddittorio interno (provare a sottoporre a critica scientifica e a controprova i propri risultati, le proprie prove), è scarsamente applicato, mentre quello esterno  (l’esame incrociato del perito dalle parti giudiziarie) non sembra essere ancora molto diffuso nonostante sia previsto dal nuovo processo penale (minorile)”.

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